Respinto il ricorso di IrpiniAmbiente.
E’ stato pubblicato, in data odierna, il dispositivo di sentenza con il quale il Tar di Salerno respinge e dichiara improcedibile, nel merito, il ricorso presentato da IrpiniAmbiente sul servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Pratola Serra.
Lo scontro va avanti dallo scorso luglio, quando, previa contrazione del servizio da parte della società IrpiniAmbiente, il Sindaco Emanuele Aufiero, con ordinanza contingibile ed urgente del 19 luglio 2019, affidava il servizio dell’intero ciclo di raccolta e sversamento di tutte le tipologie di rifiuti ad altro operatore.
Dopo il rigetto della sospensiva dell’ordinanza dello scorso agosto da parte del presidente del Tar Salerno e successivamente da parte della Sezione Prima del medesimo Tribunale, arriva anche il rigetto e l’improcedibilità nel merito.
Nello specifico, sono stati contestati alla società l’inadempienza relativa alla mancanza del contratto tra il Comune di Pratola Serra ed IrpiniAmbiente s.p.a. che costituisce condizione indispensabile per stabilire un rapporto pubblico tra le parti, nonostante le continue e numerose sollecitazioni a sottoscriverlo da parte dell’Ente Comune; l’inadempimento all’obbligo della prevista fornitura di sacchetti neri e biodegradabili, nonostante IrpiniAmbiente avesse sempre incassato il corrispondente importo e la non corrispondenza al Comune di Pratola Serra del previsto contributo CONAI.


