Indennita’ di disoccupazione: quali sono e come richiederli.
Tutti i lavoratori dipendenti e parasubordinati che perdono involontariamente l’impiego hanno diritto a un’indennità di disoccupazione.
Un assegno erogato dall’Inps, che serve a sostenere il lavoratore privo di retribuzione.
Ci sono tre diverse tipologie di indennità di disoccupazione: la NASpI, la DIS-COLL e la disoccupazione agricola.
Cos’è la NASpI?
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, detta NASpI, introdotta nel 2015 da Jobs Act, è un’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori che perdono il lavoro a causa di un licenziamento involontario o per dimissioni per giusta causa.
Tale sussidio è previsto solo per determinate categorie di lavoratori:
- dipendenti a tempo indeterminato e determinato;
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione;
- lavoratori domestici.
A questi si aggiungono i precari della scuola, docenti e supplenti, i cui contratti di lavoro terminano entro il 30 giugno 2020 ed a partire dal 1° luglio 2020, potranno presentare domanda all’INPS per l’assegnazione dell’indennità di disoccupazione NASpI.
Sono invece esclusi dal sussidio di disoccupazione, i dipendenti PA a tempo indeterminato e gli operai agricoli.
I requisiti.
Per poter richiedere l’indennità di disoccupazione NASpI bisogna essere in possesso di tre requisiti:
- essere in stato di disoccupazione;
- avere almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti al licenziamento;
- avere lavorato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.
La domanda deve essere presentata telematicamente, compilando l’apposito modello INPS, entro e non oltre 68 giorni dalla data di licenziamento.
Ci sono tre modi per poterlo fare:
- compilare autonomamente il modello mediante il portale INPS, in questo caso si deve essere in possesso delle credenziali, codice PIN;
- recarsi presso gli sportelli di patronati o enti affini;
- telefonare al numero verde INPS.
Durata e importo.
La durata della NASpI dipende dal numero di contributi che sono stati versati negli ultimi 4 anni precedenti al licenziamento.
Essa spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
Ragion per cui la durata massima dell’erogazione sarà di 24 mesi, fatta eccezione per i lavoratori precari disoccupati, per i quali la durata massima dell’erogazione sarà di 6 mesi.
Per quanto riguarda l’importo, invece, esso viene calcolato mediante una complessa operazione matematica.
L’operazione prevede la somma di tutti gli importi e dell’estratto conto contributivo INPS, relativo alle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, percepite negli ultimi 4 anni.
Successivamente la somma ottenuta viene divisa per il numero di settimane di contribuzione.
Il risultato ottenuto viene moltiplicato per il coefficiente 4,33.
Se il risultato che ne viene fuori è un importo pari o inferiore a 1.226,32 euro, l’importo della Naspi sarà pari al 75% dello stipendio.
Se, invece, sarà maggiore, al 75% dovrà essere aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra retribuzione mensile e il predetto importo.
Indipendentemente dal risultato ottenuto, l’importo mensile NASpI non potrà superare i 1.334,00 euro.
Veniamo ora alla DIS-COLL, che cos’è?
La DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione riservata a tutti i lavoratori parasubordinati in stato di disoccupazione, che possono fare valere almeno un mese di contributi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione della collaborazione, sino alla cessazione stessa.
I suoi beneficiari sono quindi collaboratori a progetto, occasionali, coordinati e continuativi, ai quali dobbiamo aggiungere borsisti e dottorati di ricerca.
Dai questi dobbiamo escludere amministratori e componenti di collegi e commissioni, collaboratori titolari di pensione o iscritti presso altre gestioni di previdenza obbligatoria, assoggettati all’aliquota ridotta al 24%.
Domanda, durata e importo.
La domanda deve essere inviata all’ INPS per via telematica, compilando un apposito modulo, entro e non oltre 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’indennità di disoccupazione può essere erogata per un periodo pari alla metà dei mesi contribuiti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente la fine del rapporto di collaborazione e il termine del rapporto stesso.
Essa, a prescindere dalla durata del periodo lavorativo, ha un’erogazione massima di 6 mesi.
Per quanto riguarda invece l’importo, che viene calcolato tenendo in considerazione i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di lavoro, non andrà a superare i 1.334,00 euro al mese.
La disoccupazione agricola.
La disoccupazione agricola INPS è un’indennità di disoccupazione riservata agli operai agricoli, da non confondere con gli impiegati agricoli che invece hanno diritto alla NASpI.
A beneficiare di tale indennità sono gli operai agricoli, sia a tempo determinato che indeterminato, che lavorano per una parte dell’anno.
A questi dobbiamo aggiungere piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Requisiti.
Per poter richiedere la disoccupazione agricola, bisogna essere in possesso di 3 requisiti:
- essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- avere almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- avere almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente.
La domanda di disoccupazione agricola deve essere presentata esclusivamente mediante via telematica, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione.
Ci sono tre diversi modi per compilare la domanda:
- compilazione online attraverso il portale dell’INPS, in questo caso il cittadino deve essere in possesso delle credenziali d’accesso, codice PIN;
- compilazione assistita presso enti di patronato che offrono servizi telematici;
- per via telefonica contattando il Contact Center multicanale.
Durata e importo.
La durata dell’erogazione della disoccupazione agricola viene calcolata sottraendo al numero delle giornate lavorative, comprese nell’arco temporale di un anno, il numero delle giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, quelle di lavoro in proprio, quelle indennizzate ad altro titolo (es: maternità, malattia) e quelle non indennizzabili.
Riguardo l’importo, esso è pari al 40% della retribuzione erogata al lavoratore, al quale deve essere sottratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà.


