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13 Maggio 2026
Ultima pubblicazione: 13 maggio 2026 18:57:37
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Attualità

BONUS VACANZE, DAL 1° LUGLIO SI PUO’

Dal primo luglio sarà attiva la piattaforma per richiedere il “bonus vacanza”, intanto nell’attesa l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo. 

Un codice di 4 cifre che il titolare della struttura dovrà utilizzare per recuperare lo sconto, o anche per la cessione del credito ad altri fornitori o alle banche. 

Per chi non lo sapesse il “Bonus Vacanze 2020” è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio in risposta all’emergenza Coronavirus, per rilanciare il turismo e aiutare le famiglie. 

Si tratta di uno sconto fino a 500 euro utilizzabile per soggiorni in hotel, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast italiani, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. 

Il beneficio potrà essere richiesto e utilizzato da un solo componente del nucleo familiare e dovrà essere speso in un’unica soluzione, per i servizi resi da una sola struttura. 

Il richiedente non dovrà necessariamente coincidere con la persona che utilizzerà il bonus.

L’incentivo sarà fruibile in parte, 80%, come sconto immediato sul costo del soggiorno e in parte, 20%, come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi 2021. 

A beneficiare dell’agevolazione saranno anche gli stessi albergatori ed esercenti turistici per i quali è previsto un rimborso, che consiste in un credito di imposta. 

Per richiederlo ed usarlo non occorrerà stampare nulla, in quanto il bonus è in formato digitale, dovrà essere richiesto infatti tramite l’App Io Italia. 

Detto ciò, viene lecito chiedersi come e dove va utilizzato il codice tributo di cui abbiamo parlato in apertura. 

Il codice 6915 dovrà essere utilizzato dal titolare della struttura turistica per compilare il modello F24 e recuperare lo sconto in fattura all’ospite. 

Al momento della compilazione del modello il codice dovrà essere inserito nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente deve riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

Anche in questo caso la compilazione dovrà avvenire in online. 

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