L’isola Gallinara venduta a un ricco ucraino per oltre 10 milioni di euro.
Stando a quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, un magnate di Kiev, Olexandr Boguslayev, ha piantato la bandierina blu e gialla sulla torretta di avvistamento “dei pirati” della Gallinara.
L’isolotto situato al largo delle coste liguri è stato acquistato per 10 milioni di euro dal figlio di Vyacheslav Boguslayev, 81 anni, politico e industriale di lungo corso, presidente della Motor Sich, uno dei più̀ grandi produttori mondiali di motori per aerei, missili ed elicotteri, storica fornitrice dell’aviazione russa.
L’isola dopo essere stata per secoli di proprietà della Chiesa, negli ultimi 40 anni è appartenuta a nove gruppi familiari piemontesi e liguri che l’hanno posseduta in comproprietà.
Le loro abitazioni in cima all’isola, sono state acquistate separatamente da Boguslayev per diversi milioni di euro.
La Gallinara che deve il suo nome, al quanto singolare, alla colonia di galline selvatiche che la popolavano in tempi antichi, come documentato da alcuni storici romani, tra cui Catone e Varrone, è sicuramente una delle aree naturalistiche più interessanti del Mar Ligure.
L’isola ligure a forma di tartaruga, un tempo rifugio di santi e di papi, è una riserva naturale, e come tale soggetta a forti limitazioni dell’attività umana, come spiegato nella legge regionale n. 11 del 26/04/1989.
“L’articolo 7 della stessa legge prevede che sul territorio dell’isola oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente della flora e della fauna sia vietato:
realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo; sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti e delle infrastrutture esistenti; porre in opera manufatti di qualsiasi tipo ad eccezione di attrezzature temporanee di appoggio alle attività necessarie per l’attuazione dei programmi;
aprire nuove strade e sentieri prolungare rettificare allargare i tracciati di strade e sentieri al di fuori delle previsioni contenute nei programmi;
eseguire movimenti di terreno salvo i casi derivanti dall’attuazione dei programmi; effettuare discariche di terra o di materiale di risulta; installare all’aperto impianti di illuminazione con eccezione degli impianti necessari per la sicurezza della navigazione e della percorribilità della strada di collegamento tra il porto e la vetta e per l’agibilità degli insediamenti”.
Ancora, è vietato “utilizzare all’aperto lampade a vapori di mercurio o colorate ad eccezione di quelle utilizzate per ricerca scientifica; utilizzare all’aperto impianti di amplificazione sonora di qualsiasi tipo;
compiere interventi sulla vegetazione naturale ad eccezione delle previsioni contenute nei programmi;
introdurre piante o animali non caratteristici del luogo con eccezione delle colture orticole negli spazi dove sono praticate alla data di entrata in vigore della presente legge; accendere fuochi liberi all’aperto;
abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi entità;
esercitare la caccia; accedere nel periodo dal 10 marzo al 31 maggio se non per lo svolgimento di studi previsti dal programma; nella parte dell’isola individuata con apposito segno grafico nella planimetria allegata;
asportare o danneggiare rocce fiori piante animali; transitare con mezzi motorizzati fuori dalla strada di collegamento esistente tra il porto e la vetta ed utilizzare su tale strada mezzi di trasporto meccanici a benzina o diesel”.


