Reddito di cittadinanza per gli stranieri.
C’è voluto il tempo di una gestazione, 9 mesi, dall’inizio dell’invio delle prime domande all’Inps, affinché si arrivasse alla decisione di sbloccare il reddito di cittadinanza per gli stranieri, dove per stranieri si intende coloro i quali sono originari di un paese che non fa parte dell’Unione Europea.
A breve quasi sicuramente i cittadini stranieri, che avevano fatto richiesta, riceveranno il sospirato reddito di cittadinanza.
Ma perché questo ritardo?
Per capirlo bisogna fare un passo indietro e tornare al marzo del 2019, quando sono state presentate da extracomunitari diverse domande per il reddito o pensione di cittadinanza, alcune delle quali hanno trovato accoglimento.
Fin qua nessun problema.
Le prime difficoltà si sono riscontrate successivamente quando il Governo ha cambiato i requisiti di accesso al reddito rendendoli più stringenti per tutti, ma in particolar modo per i cittadini extracomunitari.
Per questi infatti si è aggiunta ai requisiti necessari, per aver diritto al reddito di, la presentazione di un’ulteriore certificazione.
Al momento della scadenza per la presentazione di quest’ulteriore documentazione, fissata per la fine di ottobre 2019, molti si sono astenuti dal farlo.
Tutti coloro i quali non l’hanno fatto, hanno visto rifiutarsi la domanda, o bloccare gli accrediti nel caso stessero già percependo il reddito.
Vediamo quali sono i requisiti necessari e in cosa consiste quest’ulteriore certificazione.
Uno straniero, originario di uno Stato non appartenente all’UE, ha diritto al reddito di cittadinanza solo quando è in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o in alternativa, se è familiare di un cittadino italiano o di un Paese UE e se in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Inoltre è necessario essere residenti in Italia da almeno 10 anni, ma questo vale anche per chi ha la cittadinanza italiana, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
A questi due requisiti in un secondo momento se ne è aggiunto un terzo la presentazione della documentazione relativa alla situazione patrimoniale, reddituale e familiare, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta e legalizzata dall’autorità consolare italiana nel paese di origine.
Solo coloro i quali avevano ottenuto lo status di rifugiato politico sono stati esentati dal presentare tale certificazione.
Come abbiamo accennato prima, molti non hanno presentato tale documentazione richiesta.
La motivazione di questa mancanza va ricercata nella difficoltà incontrata nel reperirla.
Accertata, è stato necessario modificare quest’ultimo requisito d’accesso.
È stato pubblicato circa un mese fa un decreto del Ministero del Lavoro in accordo con il Ministero degli Esteri nel quale è contenuto l’elenco dei paesi per i cui cittadini è necessario presentare la documentazione, esentando di conseguenza tutti gli altri.
Dopo quest’ulteriore modifica il 20% degli aventi diritto al reddito o pensione di cittadinanza, saranno stranieri, ciò significa che su una spesa totale di 7,5 miliardi di euro 1,486 miliardi saranno destinati agli extracomunitari.
Ecco i Paesi per i quali è necessario produrre la documentazione.
Regno del Bhutan, Repubblica di Corea, Repubblica di Figi, Giappone, Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, Islanda;,Repubblica del Kosovo, Repubblica del Kirghizistan, Stato del Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Qatar, Repubblica del Ruanda, Repubblica di San Marino, Santa Lucia, Repubblica di Singapore, Confederazione svizzera Taiwan; e Regno di Tonga.


