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4 Giugno 2026
Ultima pubblicazione: 03 giugno 2026 19:21:30
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Politica

EMERGENZA COVID-19, MISURE RESTRITTIVE

Emergenza Covid-19, misure restrittive.

Ulteriori misure eccezionali contro il dilagare dell’epidemia di nuovo coronavirus sono contenute nell’ultimo Dpcm firmato nella notte dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. 

Il documento stabilisce provvedimenti specifici per i territori più colpiti dall’infezione di Covid-19 (regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) e altri validi per l’intero Paese.

Le disposizioni adottate hanno efficacia da oggi 8 marzo fino al 3 aprile 2020 (salve diverse previsioni contenute nelle singole misure).

Nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia

Evitare gli spostamenti.

In generale si chiede di evitare gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute.

Ai soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali.

Quarantena: vietato uscire di casa.

Divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus.

Stop a eventi e competizioni sportive.

Restano consentiti eventi e competizioni sportive solo all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza pubblico.

Favorire congedo ordinario o ferie.

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Chiusi cinema, teatri, pub, discoteche, sale bingo.

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi in luogo pubblico o privato, di qualsiasi tipo. Chiusi quindi anche cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche.

Chiuse scuole e università.

Resta valida la possibilità di attivare la modalità didattica a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e di quelli per la medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Sono sospese anche le riunioni degli organi collegiali in presenza.

Sospese cerimonie e funerali.

Luoghi di culto aperti solo se fanno rispettare la distanza interpersonale di protezione di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese i funerali.

Musei chiusi.

Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.

Concorsi sospesi (eccetto quelli per il personale sanitario).

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle effettuate su base curriculare o in modalità telematica.

Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami di Stato per i medici, e quelli per il personale della protezione civile.

Ristoranti e pub aperti dalle 6.00 alle 18.00.

Durante l’apertura dell’attività il gestore ha l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In caso di violazione, è prevista la sospensione dell’attività.

Negozi aperti solo a un metro di distanza.

Le altre attività commerciali sono consentite solo se il gestore garantisce accessi contingentati e tali da assicurare la distanza di almeno un metro tra i frequentatori.

Congedi ordinari sospesi per personale sanitario.

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le unità di crisi a livello regionale.

Riunioni da remoto.

Laddove possibile viene adottata per lo svolgimento di riunioni la modalità di collegamento da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociasanitarie, servizi di pubblica utilità coinvolti nell’emergenza Covid-19.

Chiusi centri commerciali e mercati nei festivi e prefestivi.

Chiusi i negozi nei centri commerciali e i mercati nei giorni festivi e prefestivi.

Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l’attività viene chiusa.

Aperti alimentari, farmacie e parafarmacie.

Anche in questo caso il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro.

Stop a palestre, piscine, centri benessere e impianti sciistici.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), impianti sciistici. Ma anche di centri culturali, sociali e ricreativi.

Stop agli esami di guida.

Sono sospesi gli esami di idoneità alla guida da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei suddetti territori.

Ministero della Salute

 

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