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2 Maggio 2026
Ultima pubblicazione: 30 aprile 2026 08:14:15
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Attualità

PIGNORAMENTI: DAL 15 OTTOBRE VIA IL BLOCCO

Pignoramenti: dal 15 ottobre via il blocco. 

A partire da metà ottobre la tregua causata dall’emergenza Coronavirus tra Fisco e chi non ha pagato le cartelle esattoriali cesserà. Riprenderanno infatti tutte le azioni esecutive. 

Ciò significa che da quel giorno terminerà il divieto di notifica delle cartelle di pagamento e riprenderanno tutti gli accertamenti esecutivi di Agenzia Entrate-Riscossione. 

Via libera anche alle ingiunzioni fiscali emesse dagli Enti locali, cioè Regioni e Comuni, sui loro tributi, come il bollo auto, l’Imu o la Tari. Non tutti i beni però sono pignorabili, andiamo nel dettaglio. 

Cos’è il pignoramento? 

Il pignoramento è il primo atto esecutivo, di una serie di passaggi che porta all’espropriazione forzata dei beni o dei crediti del cittadino non in regola con il Fisco, realizzato con lo scopo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente.

Il pignoramento può essere di varie tipologie. Esso è “immobiliare”, se ha per oggetto beni immobili, “mobiliare”, se invece ha per oggetto cose mobili, ed infine è “presso terzi”, se ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi.

L’atto di pignoramento che è portato a termine dall’ufficiale giudiziario incaricato deve essere preceduto dall’atto di precetto, che dovrà essere notificato al debitore altrimenti non è da considerarsi valido.

L’atto di precetto contiene l’intimazione a versare le somme dovute entro un certo termine, solo se questo spira inutilmente potrà avere inizio il pignoramento.

Tra l’atto di precetto e il pignoramento deve trascorrere un tempo prefissato per legge che non dovrà essere inferiore ai 10 giorni e superiore ai 90. Al 91° giorno è da considerarsi illegittimo.

Come abbiamo accennato in apertura non tutto può essere pignorabile, la legge prevede un elenco di beni che non può mai essere sottoposto a pignoramento, e quindi ad esecuzione forzata.

Vediamo nel dettaglio cosa può essere pignorabile e cosa invece no.

Sono pignorabili innanzitutto i redditi, però fino ad un massimo del 20% del loro importo.

Diverso invece, ad esempio, il discorso per i redditi legati ad un’attività imprenditoriale o autonoma, che potranno essere interamente pignorati in caso di debito.

A differenza di altri creditori, come banche, condominio o soggetti privati, il Fisco non può pignorare la prima casa purché essa sia l’unico immobile di proprietà del debitore, coincida con la sua residenza e sia adibita a sua abitazione.

Non potranno essere confiscati in un’abitazione tutti i beni che sono considerati fondamentali per la vita e la dignità delle persone vestiti, biancheria, letti, tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina, lavatrice, utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli.

Al contrario sono invece pignorabili tutti i mobili, fatta eccezione per i letti, che hanno un evidente valore artistico o di antiquariato.

Alla lista delle cose considerate fondamentali e quindi non pignorabili vanno aggiunti i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore.

Non sono inoltre pignorabili tutti gli oggetti sacri o legati all’esercizio di culto e gli oggetti che hanno un valore affettivo come ad esempio l’anello nuziale, gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che facciano parte di una collezione.

Non potranno essere sottratti neanche gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore (ad esempio il computer), le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio.

Sono immuni dal pignoramento anche gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti.

Rientrano fra i beni che possono essere pignorati invece gli animali allevati per fini produttivi, alimentari o commerciali, questi sono considerati fonte di reddito e dunque l’Agenzia delle Entrate può espropriarli.

Per salvaguardare la sopravvivenza e la dignità del debitore, lo Stato inoltre non può toccare sussidi e pensioni minime. 

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